al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–; inoltre non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 12 (dodici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 21 maggio 2001, né prolunga il periodo di prova; ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP); assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto; | Intimazione a: