che nulla muterebbe al riguardo neppure qualora le indagini accertassero – per avventura – un eventuale coinvolgimento diretto dell'accusato nella stesura dei passaggi litigiosi, dovendo egli essere perseguito in siffatta evenienza come autore della possibile diffamazione nel senso dell'art. 173 CP, anziché come responsabile giusta l'art. 322bis CP; per questi motivi, visti gli art. 27, 173 e 322bis CP; pronuncia: 1. L'azione penale contro __________ __________ per ripetuta mancata opposizione a una pubblicazione punibile è estinta e il relativo procedimento è stralciato dai ruoli. § Il dibattimento fissato per martedì 21 ottobre 2003 è pertanto annullato. 2.