3 con rinvio); che l'applicabilità della norma presuppone dunque, fra l'altro, il rifiuto del responsabile di rivelare il nome dell'autore della pubblicazione punibile (CCRP, sentenza citata, loc. cit.); che in concreto l'accusato, con lettera del 27 agosto 2003, ha indicato l'estensore degli articoli litigiosi nella persona di __________ __________, __________; che quest'ultimo, interrogato dal Procuratore pubblico il 15 settembre 2003, ha ammesso per vero di avere steso una bozza degli articoli, ma ha negato la paternità delle dichiarazioni incriminate così come redatte e pubblicate, adombrando emendamenti – senza il suo consenso – ad opera del giornalista produttore;