B) il giorno successivo; che l'opposizione interposta dal difensore il __________ __________ 2002 risulta dunque tardiva; che la particolarità della fattispecie giustifica di rinunciare, in via eccezionale, al prelievo di tasse e spese del presente giudizio; per questi motivi, visti gli art. 208 e 210 CPP, pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile. 2. Alla crescita in giudicato della presente decisione, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza. 3. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio. 4. Intimazione a: | | | Il giudice: La segretaria: Avvertenza: