| | | | ||| | Incarto n. DAP 600/2002 | Bellinzona | Sentenza In nome | | || | Il Giudice della Pretura penale | ||||| | Marco Ambrosini | ||||| | | ||||| sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire nel procedimento penale a carico di | | __________ | accusato di trascuranza degli obblighi di mantenimento, per avere, a __________ __________ e a __________ nel __________ 2001, omesso di versare gli alimenti impostigli con decreto supercautelare __________ __________ 2001 della Pretura di __________, ammontanti a complessivi fr. 5030.– (fr. 1040.– __________; fr. 1040.– __________; fr. 2950.– moglie), benché abbia o possa avere i mezzi per fare almeno un versamento parziale; reato previsto dall'art. 217 cpv. 1 CP; perseguito con decreto d’accusa DAP __________/__________ di data __________ __________ 2002 del ___________ che ha proposto la condanna: 1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, 2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 150.–; vista l'opposizione interposta dall'accusato il __________ __________ 2002; considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto d'accusa entro 15 giorni dall'intimazione; che il decreto d'accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto – al suo domicilio di __________ __________, __________ __________ __________ – __________ __________ 2002 (v. timbro apposto sul retro del 2° foglio del doc. C), ed è pervenuto al destinatario, secondo gli accertamenti esperiti dal Ministero pubblico (doc. B) il giorno successivo; che l'opposizione interposta dal difensore il __________ __________ 2002 risulta dunque tardiva; che la particolarità della fattispecie giustifica di rinunciare, in via eccezionale, al prelievo di tasse e spese del presente giudizio; per questi motivi, visti gli art. 208 e 210 CPP, pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile. 2. Alla crescita in giudicato della presente decisione, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza. 3. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio. 4. Intimazione a: | | | Il giudice: La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.