che anche volendo esaminare – per avventura – una possibile commissione del reato per negligenza, nulla induce a ritenere che gli imputati avrebbero dovuto rendersi conto, usando le precauzioni alle quali erano tenuti secondo le circostanze e le loro condizioni personali, di aver voluto accompagnare in auto uno straniero sprovvisto di validi documenti; che, dato quanto precede, gli imputati devono essere prosciolti dall'accusa d'infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri; che gli oneri processuali vanno a carico dello Stato (art. 9 cpv.