riguardo infine alla grave infrazione alle norme della circolazione stradale, il difensore non contesta l'eccesso di velocità come tale, ma rileva come dalla velocità indicata nel decreto d'accusa occorra dedurre il margine di tolleranza di cui all'act. D1 (7 km/h), per una velocità punibile di 168 km/h; sentito da ultimo l'accusato; posti a giudizio i seguenti quesiti: 1. Se l'imputato è autore colpevole di 1.1 furto o, in subordine, furto di lieve entità, 1.2 violazione di domicilio, 1.3 delitto contro la LF sulla concorrenza sleale, 1.4 grave infrazione alle norme della circolazione, commessi nelle circostanze di cui sopra. 2.