sul delitto alla LCSl, il difensore nega l'esistenza dei presupposti di cui agli articoli ravvisati nel decreto d'accusa e sottolinea come l'istruttoria non abbia potuto dimostrare né la distribuzione effettiva di biglietti da visita né la perdita di un solo cliente; sul reato di furto, il difensore rileva come l'accusato abbia ammesso la sottrazione di taluni oggetti ma, salvo la scatola contenente pezzi di bulloni e dadi per un valore non superiore a fr. 20.–, tutto il materiale sottratto era di sua proprietà, o quanto meno l'istruttoria non ha permesso di dimostrare il contrario;