– il difensore, il quale – sulla violazione di domicilio – rileva come l'accusato avesse ricevuto invero una disdetta del contratto di lavoro, ma che questa era di dubbia validità e, comunque sia, l'accusato non era mai stato formalmente diffidato a non entrare nei magazzini della società; sul delitto alla LCSl, il difensore nega l'esistenza dei presupposti di cui agli articoli ravvisati nel decreto d'accusa e sottolinea come l'istruttoria non abbia potuto dimostrare né la distribuzione effettiva di biglietti da visita né la perdita di un solo cliente;