{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-09-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-126_2003-09-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22447&nX40_KEY=4927496&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "065fe2aadb3700d37ce0416d887c76d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 19.09.2003 10.2002.126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 19.09.2003 10.2002.126"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.09.2003 10.2002.126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:24:41", "Checksum": "9749f62b3b4305aef3cff5d6f39df71a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.09.2003 10.2002.126\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto\nn. DAP 1790/2002 |\nBellinzona\n|\nSentenza In nome |\n|\n||\n|\nIl Giudice della Pretura penale |\n|||||\n|\nMarco Ambrosini |\n|||||\n|\n|\n|||||\nsedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare\n|\n|\n__________ __________, di __________ ed __________ n. __________ __________, nato a __________ __________ __________ 1967, attinente di __________, domiciliato __________ (__________), __________ __________, celibe, spazzacamino (difeso dall'avv. __________ __________, __________)\n|\naccusato di 1. furto,\nper avere, a __________ presso i magazzini della __________ __________ SA, il __________ giugno 2001, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto, al fine di appropriarsene, materiale di proprietà della __________ __________ SA (borsa di lavoro contenente martello, mazzotto, set di cacciaviti, set imbus, diverse chiavi inglesi, diverse chiavi a forchetta, pila, pinze, tronchesino, forbici, grasso universale; e inoltre una pinza grande speciale per prelevare mattoni caldi dalla caldaia, trapano, guanti speciali, ferri di diverse misure per pulizia caldaie, due lampade neon, due calamite per lampade neon, diversi spray, diverse scatole in plastica, scatola contenente diversi pezzi di bulloni e dadi di misure diverse, diverso materiale elettrico, tubi aspirapolvere, due tubi a gomito per aspirapolvere, due ferri speciali per l'aspirapolvere per pulizia delle caldaie, diverse spazzole per pulizia caldaie, tubi per lavaggio chimico, mappa con materiale inerente la ditta, bobina, un interruttore F1, nastro adesivo resistente ad alte temperature),\n2. violazione di domicilio,\nper essersi, nelle condizioni di tempo e di luogo di cui sub. 1, indebitamente e contro la volontà di __________ __________, introdotto nei magazzini della società __________ __________ SA,\n3. delitto contro la LF sulla concorrenza sleale,\na __________, nel __________ e in altri imprecisati luoghi, in data imprecisata, ma nel periodo dal 13 aprile 1999 al 31 maggio 2001 in cui era alle dipendenze della __________ __________ SA, intenzionalmente agito in modo sleale nei confronti della datrice di lavoro __________ __________ SA, offrendo in diverse occasioni a clienti biglietti da visita della __________ SA, società concorrente, in particolare per l'esecuzione di prestazioni che la __________ __________ SA non eseguiva personalmente ma per le quali essa si appoggiava ad altre ditte, che non erano la __________ SA,\n4. grave infrazione alle norme della circolazione,\nper avere, a __________ sulla tratta autostradale __________ in direzione __________, il 4 ottobre 2001, attorno alle ore 21.00, violato gravemente le norme della circolazione, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui o assumendosi il rischio di detto pericolo, viaggiato a una velocità di 175 km/h superando in tal modo la velocità consentita di 120 km/h;\nreati previsti dagli art. 139 n. 1 e 186 CP; 3, 4 e 23 LCSI; 32 cpv. 2, 90 n. 2 LCS e 4a cpv. 1 ONC;\nperseguito con decreto d’accusa DAP __________/__________ del __________ 2002 del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, che propone la condanna dell'imputato:\n1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,\n2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.– e delle spese giudiziarie di fr. 150.–,\ne inoltre 3. la parte civile __________ __________ SA, __________, è rinviata al competente foro civile per le pretese di tale natura,\n4. non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 13 dicembre 1999, ma l'ammonisce formalmente;\nvista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 21 agosto 2002;\nindetto il dibattimento 19 settembre 2003, al quale sono comparsi l'accusato, il difensore e il patrocinatore della parte civile;\naccertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all'audizione del teste __________ __________;\nsentiti – l'avv. __________ __________, il quale conclude per la conferma del decreto d'accusa;\n– il difensore, il quale – sulla violazione di domicilio – rileva come l'accusato avesse ricevuto invero una disdetta del contratto di lavoro, ma che questa era di dubbia validità e, comunque sia, l'accusato non era mai stato formalmente diffidato a non entrare nei magazzini della società; sul delitto alla LCSl, il difensore nega l'esistenza dei presupposti di cui agli articoli ravvisati nel decreto d'accusa e sottolinea come l'istruttoria non abbia potuto dimostrare né la distribuzione effettiva di biglietti da visita né la perdita di un solo cliente; sul reato di furto, il difensore rileva come l'accusato abbia ammesso la sottrazione di taluni oggetti ma, salvo la scatola contenente pezzi di bulloni e dadi per un valore non superiore a fr. 20.–, tutto il materiale sottratto era di sua proprietà, o quanto meno l'istruttoria non ha permesso di dimostrare il contrario; riguardo alla scatola di bulloni, la difesa riconduce tale sottrazione a una mera compensazione di pretese del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, senza rilievo penale; in subordine, conclude per il furto di lieve entità a norma dell'art. 172ter CP; riguardo infine alla grave infrazione alle norme della circolazione stradale, il difensore non contesta l'eccesso di velocità come tale, ma rileva come dalla velocità indicata nel decreto d'accusa occorra dedurre il margine di tolleranza di cui all'act. D1 (7 km/h), per una velocità punibile di 168 km/h;\nsentito da ultimo l'accusato;\nposti a giudizio i seguenti quesiti:\n1. Se l'imputato è autore colpevole di\n1.1 furto o, in subordine, furto di lieve entità,"}