| | | | ||| | Incarto n. DAP 2220/2002 | Bellinzona | Sentenza In nome | | || | Il Giudice della Pretura penale | ||||| | Marco Ambrosini | ||||| | | ||||| sedente con __________ in qualità di segretaria per giudicare | | _ACCU1 | accusato di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata e soggiorno illegale) per essere entrato illegalmente in Svizzera, il 3 maggio 2002 attraverso il valico doganale di Chiasso autostrada, e per avere soggiornato illegalmente in via __________ sino al 16 luglio 2002, esercitando altresì attività lucrativa abusiva, senza essere in possesso del necessario visto d'entrata e dei richiesti permessi di Polizia; reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS; perseguito con decreto d’accusa DAP 2220/2002 di data 23 settembre 2002 del _AINQ1 che propone la condanna: 1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, 2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–; vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 27 settembre 2002 dall'imputato; indetto il dibattimento 5 ottobre 2004, cui l'accusato – regolarmente citato – non è comparso; proceduto nelle forme contumaciali; letti ed esaminati gli atti; rispondendo ai seguenti quesiti: 1. se l'imputato è autore colpevole di entrata e soggiorno illegale, commessi nelle circostanze di cui al decreto d'accusa; 2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1: 2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato, 2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova; 3. il giudizio sugli oneri processuali; visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 41 e 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; dichiara _ACCU1 autore colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata e soggiorno illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP 2220/2002 del 23 settembre 2002; condanna _ACCU1 1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, 2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–; ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP; L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi. | Intimazione a: | Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione, Berna, | e, al passaggio in giudicato della sentenza, a Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del GIAR, Lugano. Il giudice: La segretaria: Distinta di pagamento a carico del condannato: fr. 200.– tassa di giustizia fr. 200.– spese giudiziarie ./. fr. 400.– cauzione versata fr. –.– totale