300.– (art. 9 cpv. 1 CPP); che le parti civili non si sono opposte, come detto, al decreto d'accusa che rinviava le loro pretese al foro civile, ragion per cui le successive domande di risarcimento e di riparazione morale – non sorrette per altro da sufficienti riscontri probatori – esulano dal quadro dell'attuale giudizio; che la parziale assoluzione dell'imputato giustifica altresì di soprassedere all'assegnazione di ripetibili a norma dell'art. 9 cpv. 6 CPP; per questi motivi, visti gli art. 177 e 181 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti come segue: