che per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali; che in concreto occorre considerare, da un lato, la gravità dell'offesa recata alla parte civile dall'affermazione litigiosa, non sorretta da valide giustificazioni e, dall'altro, l'assenza di precedenti penali dell'imputato e il proscioglimento dal reato di coazione; che si giustifica, tutto sommato, di infliggere all'imputato una multa di fr. 200.– e di addebitargli inoltre oneri processuali per complessivi fr. 300.– (art. 9 cpv.