); che l'impedimento alla libertà di agire delle parti lese, ancorché deliberato, non è dovuto a motivi riprovevoli, è stato di corta durata, non ha causato particolari disagi alle persone coinvolte ed è stato spontaneamente rimosso dall'accusato medesimo dietro semplice richiesta di un interessato; che l'agire dell'imputato, tutto ben ponderato, non costituisce dunque un intralcio alla libertà delle parti lese tale da configurare una coazione nel senso dell'art. 181 CP, imputazione dalla quale l'accusato deve di conseguenza essere prosciolto;