che dottrina e giurisprudenza raccomandano di essere cauti nell'applicare la predetta disposizione quando, come nella fattispecie, la libertà di un terzo è stata intralciata "in altro modo" (cfr. Rep. 1994 pag. 454 con rinvii); che l'impedimento deve in definitiva raggiungere un'intensità tale, ponderate tutte le circostanze del caso, da superare la misura ragionevolmente tollerabile e influire sulla formazione di volontà della vittima in modo analogo all'intralcio derivante dalla violenza o dalla minaccia annoverate all'art. 181 CP (DTF 129 IV 8 consid. 2.1 con richiamo di giurisprudenza; cfr. anche DTF inedita 6S.71/ 2003 del 26 agosto 2003, consid.