che questi ultimi non risultano quindi lesi direttamente e personalmente dal reato di coazione, ragion per cui essi non sono legittimati – riguardo a tale capo d'accusa – a costituirsi parte civile nel senso dell'art. 69 CPP (cfr. Rusca/ Salmina/Verda, Commento del CPP, Lugano 1997, n. 1, 3 e 4 ad art. 69 CPP) né tanto meno a notificare prove (v. lettera del 7 ottobre 2002) o a presentare ricorso (dichiarazione del 24 ottobre 2003);