{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-100_2003-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22421&nX40_KEY=4926944&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7f032b8dbd28c925a9ccec7e4c8aca2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 23.10.2003 10.2002.100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 23.10.2003 10.2002.100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.10.2003 10.2002.100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:26:30", "Checksum": "eb355752a3d31468b417e605760558db", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.10.2003 10.2002.100\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche sotto questo profilo la tesi accusatoria merita dunque conferma;\nche il Procuratore pubblico rimprovera dipoi all'imputato di avere intralciato la libertà di agire di __________ __________a, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ per avere parcheggiato la propria autovettura dietro le automobili di costoro;\nche siffatta imputazione, come risulta dalla descrizione appena evocata, non coinvolge __________ e __________ __________, i quali non hanno impugnato il decreto d'accusa e non possono far valere circostanze che esulano dal medesimo;\nche questi ultimi non risultano quindi lesi direttamente e personalmente dal reato di coazione, ragion per cui essi non sono legittimati – riguardo a tale capo d'accusa – a costituirsi parte civile nel senso dell'art. 69 CPP (cfr. Rusca/ Salmina/Verda, Commento del CPP, Lugano 1997, n. 1, 3 e 4 ad art. 69 CPP) né tanto meno a notificare prove (v. lettera del 7 ottobre 2002) o a presentare ricorso (dichiarazione del 24 ottobre 2003);\nche riguardo al possibile reato nei confronti delle parti lese, l'art. 181 CP reprime con la detenzione o con la multa chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto;\nche dottrina e giurisprudenza raccomandano di essere cauti nell'applicare la predetta disposizione quando, come nella fattispecie, la libertà di un terzo è stata intralciata \"in altro modo\" (cfr. Rep. 1994 pag. 454 con rinvii);\nche l'impedimento deve in definitiva raggiungere un'intensità tale, ponderate tutte le circostanze del caso, da superare la misura ragionevolmente tollerabile e influire sulla formazione di volontà della vittima in modo analogo all'intralcio derivante dalla violenza o dalla minaccia annoverate all'art. 181 CP (DTF 129 IV 8 consid. 2.1 con richiamo di giurisprudenza; cfr. anche DTF inedita 6S.71/ 2003 del 26 agosto 2003, consid. 2.1);\nche la giurisprudenza già avuto modo di negare una simile intensità in un caso analogo alla fattispecie, in cui un automobilista ha deliberatamente ostruito con la sua vettura, per 15–25 minuti, l'uscita dal parcheggio di un altro conducente, il quale – dopo un diverbio con l'interessato – è stato finanche costretto a chiamare la polizia per vedersi liberare il passaggio (ZR n. 90/1991 n. 38, citato anche da Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2ª edizione, n. 7 ad art. 181 CP);\nche in concreto l'imputato ha ammesso di avere posteggiato di proposito la sua vettura dietro le automobili delle parti lese, senza valide ragioni (\"ero stufo di farmi prendere per i fondelli\") ancorché provocato (\"posteggiavano sulla mia proprietà giungendo praticamente a filo della mia entrata\"), bloccandone l'uscita per una ventina di minuti, finché uno degli interessati ha suonato al suo campanello e gli ha chiesto di spostare il veicolo (cfr. verbale d'interrogatorio citato, pag. 3 seg.);\nche l'impedimento alla libertà di agire delle parti lese, ancorché deliberato, non è dovuto a motivi riprovevoli, è stato di corta durata, non ha causato particolari disagi alle persone coinvolte ed è stato spontaneamente rimosso dall'accusato medesimo dietro semplice richiesta di un interessato;\nche l'agire dell'imputato, tutto ben ponderato, non costituisce dunque un intralcio alla libertà delle parti lese tale da configurare una coazione nel senso dell'art. 181 CP, imputazione dalla quale l'accusato deve di conseguenza essere prosciolto;\nche per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali;\nche in concreto occorre considerare, da un lato, la gravità dell'offesa recata alla parte civile dall'affermazione litigiosa, non sorretta da valide giustificazioni e, dall'altro, l'assenza di precedenti penali dell'imputato e il proscioglimento dal reato di coazione;\nche si giustifica, tutto sommato, di infliggere all'imputato una multa di fr. 200.– e di addebitargli inoltre oneri processuali per complessivi fr. 300.– (art. 9 cpv. 1 CPP);\nche le parti civili non si sono opposte, come detto, al decreto d'accusa che rinviava le loro pretese al foro civile, ragion per cui le successive domande di risarcimento e di riparazione morale – non sorrette per altro da sufficienti riscontri probatori – esulano dal quadro dell'attuale giudizio;\nche la parziale assoluzione dell'imputato giustifica altresì di soprassedere all'assegnazione di ripetibili a norma dell'art. 9 cpv. 6 CPP;\nper questi motivi,\nvisti gli art. 177 e 181 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;\nrispondendo ai quesiti posti come segue:\ndichiara __________ __________\nautore colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP __________/__________del __________ 2002;\nproscioglie __________ __________\ndall'accusa di coazione per i fatti descritti nel medesimo decreto d'accusa;\ncondanna __________ __________\n1. alla multa di fr. 200.–,\n2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–, senza assegnazione di ripetibili;\nrinvia __________ e __________ __________ al foro civile competente per le loro pretese;\nordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);\nassegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.\nle parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);"}