6. a) In sede di osservazioni al reclamo, il magistrato inquirente si limita ad affermare l’infondatezza delle richieste dei reclamanti. Nell’ottica ristretta del gravame qui discusso, inoltrato contro asserite omissioni del magistrato inquirente, fondatezza o infondatezza delle richieste avanzate dalle parti non sono di interesse alcuno: unico criterio è determinare se l’autorità cui compete l’emanazione di una decisione non vi pone mano oppure, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze (supra, consid.