per garantire ai reclamanti il diritto di essere sentiti, l’istanza 22 dicembre 1999 dovrà essere formalmente evasa. Per quanto qui di rilievo, dovrà essere spiegato perché la presa di conoscenza della documentazione in questione da parte della denunciante “appaia necessaria all’esercizio dei suoi diritti” (art. 79 cpv. 2 CPP), e se a tale esigenza si oppongano “contrarie esigenze d’inchiesta” (ibid.) oppure “contrari interessi preminenti dell’accusato o di terzi” (ibid.). e) Constatato, in conclusione, che numerose sono state le istanze inoltrate dai reclamanti, che nessuna di queste (a parte quelle già trattate ai considd.