__________ a seguito dell’ordine di sequestro 15 gennaio 1999, l’atteggiamento del magistrato inquirente ha lasciato senza ragione nell’incertezza i reclamanti. Il fatto che il Procuratore Pubblico non abbia nel frattempo dato accesso alla documentazione in oggetto (v. osservazioni, cit., ad C p. 1) nulla cambia a quanto constatato. Neppure l’implicita reiezione della richiesta di divieto di integrale accesso agli atti, formulata dal Procuratore Pubblico in sede di osservazioni (ibid.), è di pregio alcuno: per garantire ai reclamanti il diritto di essere sentiti, l’istanza 22 dicembre 1999 dovrà essere formalmente evasa.