3 al reclamo, cit. = inc. MP doc. 76), che formalizza le già citate richieste antecedenti, e ne formula di nuove; e da ultimo, vi è l’istanza 7 febbraio 2000 (all. 4 al reclamo, cit. = inc. MP doc. 84), con la quale viene sollecitata l’evasione delle istanze precedenti, la conferma del divieto d’accesso per quanto riguarda la documentazione bancaria alla parte civile, alla quale deve essere negata la partecipazione a tutti gli interrogatori dove si discuta dei conti menzionati, infine l’intimazione al legale dei reclamanti di “ogni istanza, corrispondenza o verbale effettuati nei procedimenti suddetti dal 1. novembre 1999” (loc.