2b p. 4 [destinata a pubblicazione]). Scaturendo, come detto, dal convincimento del solo magistrato inquirente e non dell’accusato medesimo, quest’ultimo non ha facoltà alcuna di esigere la promozione dell’accusa nei propri confronti, a maggior ragione se egli è stato posto a beneficio (anticipato) dei diritti della difesa formalmente riservati all’accusato (come è stato manifestamente il caso qui, ciò che i reclamanti neppure pongono in dubbio). Anche su questo punto, il reclamo va allora respinto in ordine.