4. Dal testé discusso principio della conduzione formale dell’inchiesta da parte del Procuratore Pubblico deriva anche l’assoluta libertà del magistrato inquirente in merito all’opportunità ed ai tempi di un’eventuale promozione dell’accusa: essa non è altro che la manifestazione esteriore del maturato convincimento, da parte del Procuratore Pubblico, che gli elementi raccolti giustificano un preventivo esame delle accuse mosse contro una determinata persona (artt. 184 cpv. 1 e 189 CPP combinati; come qui, più in esteso, v. decisione 18 gennaio 2000 in re S.B., inc. GIAR 803.99.1 consid. 2b p. 4 [destinata a pubblicazione]).