3. Notoriamente, “il Procuratore pubblico dirige l’istruzione formale, raccogliendo le prove nel rispetto dei diritti delle parti” (art. 193 CPP): segnatamente è lui a decidere quando interrogare chi. L’accusato ha la facoltà, tramite il proprio difensore, di proporre semmai prove proprie (art. 60 cpv. 1 CPP), sulla cui assunzione il magistrato inquirente decide al più tardi in sede di deposito degli atti (art. 196 cpv. 1 CPP; come qui, più in esteso, v. decisione 18 gennaio 2000 in re S.B., inc. GIAR 803.99.1 consid. 2c p. 5 [destinata a pubblicazione]).