1. In diritto è dato un ingiustificato ritardo, e quindi ritardata o denegata giustizia, quando, in violazione dell’art. 4 Cost. fed. (vecchia; v. art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.), l’autorità cui compete l’emanazione di una decisione non vi pone mano oppure, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze (v. decisione 18 marzo 1998 in re E., inc. GIAR 755.97.2, in: Rep. 131 [1998], nr. 108; v. inoltre decisione 2 ottobre 1998 in re J.K., inc. GIAR 205.93.2 consid. 5; decisione 27 luglio 1999 in re F.B. e G.C., inc. GIAR 489.99.1-2 p. 2).