{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-84902_2000-09-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97633&nX40_KEY=4711463&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4d77ce6c5b77660de42307f856f0eef3"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["INC.1999.84902"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:28:21", "Checksum": "47f1c1f114249a6bbae479ddbc023355", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n7.\nIn conclusione, non resta che constatare che almeno alcune delle istanze inoltrate dai reclamanti sono rimaste ingiustificatamente inevase. Il reclamo qui discusso merita allora corrispondente, parziale accoglimento ai sensi del petitum subordinato III.2 (le domande principali e la subordinata III.1 non essendo ricevibili, poiché intese ad ottenere da questo giudice decisioni di prima istanza che competono esclusivamente al Procuratore Pubblico), con pressante invito al magistrato inquirente affinché abbia ad evadere celermente le istanze ancora pendenti (supra, consid. 5). Respinto in ordine deve comunque essere il reclamo, laddove chiede la censura di omissioni che tali, per legge, non sono (supra, considd. 2-4).\nVisto l’esito del reclamo, non appare proponibile porre le spese e la tassa di giustizia a carico dei reclamanti: l’art. 9 cpv. 5 CPP, che pure lo permetterebbe in caso di dolo o negligenza grave del denunciante, del querelante o della parte civile, deve essere applicato con cautela e limitato ai casi flagranti (v. come qui decisione 29 dicembre 1998 in re C.B. e M.D.A., inc. GIAR 797.97.1bis consid. 7 p. 14, con rinvio a Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 1 all’analogo art. 148 CPC; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 2135). Constatato tuttavia (per quanto qui di rilievo ed impregiudicata ogni e qualsiasi valutazione da parte del magistrato inquirente) come le istanze ancora pendenti appaiano tendenzialmente infondate, e ricordata l’irricevibilità di alcune censure, delle domande principali e della prima subordinata, ai reclamanti non vengono attribuite ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer i quali motivi,\nviste le norme menzionate e gli artt. 280 ss., 284 cpv. 1 lit. a CPP e, per le spese, dell’art. 9 CPP\nd e c i d e :\n1. In quanto ricevibile, il reclamo 22 febbraio 2000 è accolto.\n§ Di conseguenza, è fatto obbligo al Procuratore Pubblico di evadere le istanze formulate dai reclamanti a tutt’oggi pendenti.\n2. Non si percepiscono né spese né tassa di giustizia.\n3. Non si attribuiscono ripetibili.\n4. La presente decisione è definitiva.\n- Intimazione:\ngiudice Luca Marazzi"}