{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-84902_2000-09-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97633&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4d77ce6c5b77660de42307f856f0eef3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.84902"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:09", "Checksum": "0fe3644f98548425ab299feeff73b17c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nd) In merito al sequestro delle relazioni bancarie intrattenute da __________ con la __________ di__________, di cui i reclamanti postulano la revoca (v. reclamo, cit., pto. II.E p. 7-9), va puntualizzato che i reclamanti non sono senz’altro più abilitati a discuterne la fondatezza nel merito: sia il decreto 11 settembre 1997 dell’allora Procuratore Pubblico dott. Eggenschwiler, sia lo scritto 29 ottobre 1999 dell’attuale magistrato inquirente (nella misura in cui lo si possa ritenere decreto impugnabile, ciò che il Procuratore Pubblico, non senza ragioni, pone in dubbio nelle proprie osservazioni [cit., ad E p. 2]) sono ampiamente cresciuti in giudicato. L’istanza 22 dicembre 1999 dei reclamanti dovrà allora essere esaminata per quello che è, ossia una nuova richiesta che può avere effetto solo dal momento in cui è stata inoltrata, e semmai dovrà essere formalmente respinta.\ne) Il Giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ammesso la ricevibilità in ordine di un reclamo contro una decisione del magistrato inquirente di acquisire una prova, anche se tale acquisizione debba avvenire per via rogatoriale: “nella misura in cui il PP, nella sua Commissione rogatoria, decide formalmente, o comunque sostanzialmente, per l’acquisizione di una determinata prova, tale decisione è presa nell’ambito del procedimento penale in corso nel territorio ticinese e deve quindi poter essere impugnata nelle forme previste dal CPP” (decisione 22 maggio 1998 in re K. et al., inc. GIAR 119.93.23, consid. 7 p. 11). Da ciò è tuttavia inammissibile dedurre che al Procuratore Pubblico corra l’obbligo di informare preventivamente le parti circa le prove che intende assumere (v. reclamo, cit., pto. II.H.21 p. 11): ritenuto che lo scopo primo del reclamo contro l’acquisizione di una prova consiste nell’evitare, appunto, l’acquisizione agli atti del mezzo di prova in discussione, appare più che sufficiente che il reclamo venga inoltrato non appena saputo della commissione rogatoria, esattamente come fu il caso discusso nella decisione 22 maggio 1998.Inoltre, è manifesto che l’esecuzione di determinati passi istruttori quali perquisizioni e sequestri non può essere preannunciata alle parti, pena l’elusione del loro scopo primo, ovvero quello di rinvenire oggetti e fondi che l’accusato o indiziato ha occultato.\nf) Da ultimo, va detto che la documentazione bancaria messa dalle parti a suo tempo a disposizione del perito dr. __________ è stata acquisita agli atti mediante decreto 15 gennaio 1999 del Procuratore Pubblico, rimasto inoppugnato e cresciuto in giudicato. Vista la riluttanza del dr. __________, la consegna della documentazione è stata nuovamente sollecitata con scritto 25 novembre 1999 (inc. MP doc. 62). Solo a questo momento i qui reclamanti hanno reagito, e non chiedendo la messa sotto suggello di detta documentazione ai sensi dell’art. 164 CPP, ma unicamente chiedendo che essa non venisse messa a disposizione della denunciante (v. scritto 26 novembre 1999, inc. MP doc. 64). Sicuramente non può essere considerata valida istanza di messa sotto suggello il vago scritto 2 febbraio 1999 del patrocinatore dei qui reclamanti (inc. MP doc. 44).\nVa allora opportunamente precisato che la documentazione già in mano al dr. __________ non è sotto suggello: non venne formulata richiesta in tal senso al momento del sue sequestro, né la richiesta 26 novembre 1999 (comunque non basata su un ordine di sequestro) venne tempestivamente accompagnata da un reclamo a sostanziare l’opposizione al sequestro (v. decisione 24 settembre 1999 in re Banca X, inc. GIAR 386.99.12, p. 2). Anche lo scritto 1° dicembre 1999, tramite il quale il reclamante __________ “si oppone all’acquisizione della documentazione prodotta da parte del dott. __________, salvo nel caso in cui l’acquisizione avvenga all’esplicita condizione del divieto di accesso da parte della denunciante” (inc. MP, doc. 68), è privo di qualsiasi valenza giuridica, come lo è la contestuale reiterazione della richiesta 26 novembre 1999: detta documentazione è ormai definitivamente ed incondizionatamente acquisita all’incarto. Al Procuratore Pubblico non resta che formalizzare tale constatazione, respingendo (semmai in ordine siccome tardiva) la richiesta di messa sotto suggello, oppure decretando un espresso divieto d’accesso a carico della denunciante (ma v. qui supra, consid. 6b).\n"}