{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-84902_2000-09-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97633&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4d77ce6c5b77660de42307f856f0eef3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.84902"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:09", "Checksum": "0fe3644f98548425ab299feeff73b17c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.\na) In sede di osservazioni al reclamo, il magistrato inquirente si limita ad affermare l’infondatezza delle richieste dei reclamanti. Nell’ottica ristretta del gravame qui discusso, inoltrato contro asserite omissioni del magistrato inquirente, fondatezza o infondatezza delle richieste avanzate dalle parti non sono di interesse alcuno: unico criterio è determinare se l’autorità cui compete l’emanazione di una decisione non vi pone mano oppure, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze (supra, consid. 1). Qui, come detto, il Procuratore Pubblico ha portato avanti l’istruttoria non solo senza evadere le istanze pendente, bensì contravvenendo di fatto a talune delle richieste formulate (segnatamente quella di vietare alla denunciante ogni e qualsiasi partecipazione ad audizioni degli accusati); in assenza di giustificazione alcuna, ciò basta per accogliere il reclamo.\nPer due ragioni, tuttavia, è nondimeno utile sfiorare, quand’anche solo superficialmente, l’argomento della fondatezza sostanziale delle richieste dei reclamanti. Da un lato, ciò potrebbe evitare ulteriori reclami nel merito, successivi ad una decisione formale del magistrato inquirente, come tale impugnabile, con apprezzabile guadagno di tempo in un incarto che non è stato gestito con particolare celerità. D’altro canto, l’accertamento di un’eventuale infondatezza (o addirittura temerarietà) di alcune (o di tutte) le richieste avanzate dai reclamanti potrebbe legittimamente far nascere il sospetto che esse siano state proposte a fini dilatori, e comunque sminuire la gravità delle omissioni qui accertate; perché, pur ribadendo il principio in virtù del quale ogni richiesta di parte merita tempestiva ed esauriente risposta, ci si potrebbe anche chiedere fino a quale punto una parte abbia il diritto di rallentare un procedimento penale inondando gli inquirenti di richieste infondate – o perlomeno, senza giungere a tali estremi atti a configurare l’abuso di diritto, si potrebbe far dipendere se non l’accoglimento di principio del reclamo, almeno il giudizio sulle spese dalla fondatezza delle richieste non evase.\nb) Circa la richiesta di vietare alla parte civile ogni accesso alla documentazione bancaria relativa ai conti __________, fornita dal dr. __________ a seguito dell’ordine di sequestro 15 gennaio 1999 (v. soprattutto istanza 22 dicembre 1999, allegato 4 al reclamo, cit., petitum pto. 6), questo giudice rileva che mal si vede come, in una fattispecie sul genere di quella qui discussa, possa essere vietata alla parte civile, integralmente ed a tempo indeterminato, ogni e qualsiasi presa di conoscenza della documentazione bancaria relativa a quei conti (di titolarità di terzi) sui quali sono incontestatamente affluiti capitali di sua pertinenza; ma, nel rispetto della libertà del Procuratore Pubblico di gestire l’incarto come meglio crede, starà a lui definire la questione, semmai ponendo quei limiti e quelle condizioni che riterrà opportune.\nc) Del pari, anche la richiesta di totale esclusione delle medesime parti civili dagli interrogatori degli accusati (v. reclamo, cit., pto. II.D p. 6-7) non appare seriamente proponibile. In primo luogo, essa appare di dubbia ricevibilità in ordine, nella misura in cui l’obiezione trae spunto dall’avvenuta partecipazione della denunciante (e di un figlio di lei) all’audizione non dell’accusato reclamante, bensì del coaccusato __________. Abbondanzialmente, nel merito, la pretesa natura esclusivamente civilistica della vertenza, affermata con veemenza dai reclamanti (v. reclamo, cit., pto. II.A p. 3), non appare da essi suffragata con alcun argomento di pregio. Nel caso di specie, un esame prima facie dei fatti porta piuttosto a ritenere che l’accusato __________ abbia unilateralmente disposto di fondi di altrui pertinenza, senza l’accordo o addirittura contro la volontà della denunciante __________; inoltre, non solo l’accusato non ha ancora fornito le benché minime spiegazioni sulle movimentazioni dei conti da lui operate, ma neppure ha abbozzato delle spiegazioni appena sostenibili a suffragio delle proprie pretese di titolarità dei beni. Fino a quando ciò non sarà avvenuto, l’eccezione della presunta natura esclusivamente civilistica della vertenza deve cedere il passo alla ben più solida ipotesi di reato sostenuta dalla pubblica accusa e dalla parte civile.\nCiò premesso, dovendosi pertanto dar credito all’ipotesi accusatoria almeno nella misura in cui essa giustifica la conduzione di un’istruttoria formale contro __________, appare assolutamente lapalissiano che non si possa vietare alla parte civile di prender parte agli interrogatori degli accusati, essendo quella proprio la sede nella quale circostanziare e semmai verificare le accuse espresse in sede di denuncia. Altrettanto ovvio è che in tali circostanze vengano discusse le transazioni finanziarie operate da __________ e figli: ma, trattandosi di transazioni operate verosimilmente con denaro della denunciante, opporre alla partecipazione di quest’ultima all’istruttoria preminenti interessi dei reclamanti è obiezione a dir poco pretestuosa."}