{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-84902_2000-09-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97633&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4d77ce6c5b77660de42307f856f0eef3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.84902"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:09", "Checksum": "0fe3644f98548425ab299feeff73b17c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.\na) Per il resto, è manifestamente vero che il reclamante __________ ha ripetutamente inoltrato diverse richieste al Procuratore Pubblico. Egli ne allega quattro al proprio reclamo: la prima, datata 26 novembre 1999 (all. 1 al reclamo, cit. = inc. MP doc. 64) e intesa ad ottenere l’assicurazione che la documentazione raccolta presso il perito dr. __________ non sarà messa a disposizione della parte civile giusta l’art. 79 cpv. 2 CPP, è stata poi ribadita con scritto 13 dicembre 1999 (all. 2 al reclamo, cit. = inc. MP doc. 73); vi è poi – ed è questo il documento più importante ed articolato – l’istanza 22 dicembre 1999 (all. 3 al reclamo, cit. = inc. MP doc. 76), che formalizza le già citate richieste antecedenti, e ne formula di nuove; e da ultimo, vi è l’istanza 7 febbraio 2000 (all. 4 al reclamo, cit. = inc. MP doc. 84), con la quale viene sollecitata l’evasione delle istanze precedenti, la conferma del divieto d’accesso per quanto riguarda la documentazione bancaria alla parte civile, alla quale deve essere negata la partecipazione a tutti gli interrogatori dove si discuta dei conti menzionati, infine l’intimazione al legale dei reclamanti di “ogni istanza, corrispondenza o verbale effettuati nei procedimenti suddetti dal 1. novembre 1999” (loc. cit., p. 2 pto. 4).\nb) Da parte sua, il magistrato inquirente ha indirizzato al difensore di __________ un unico scritto, quello datato 24 novembre 1999 (inc. MP doc. 61), nel quale comunica principalmente che non si opporrà ad un differimento dell’audizione dell’accusato __________, aggiungendo in chiusura che “la sua richiesta di contraddittorio tra denunciata [recte: denunciante] e denunciato [...] verrà presa in considerazione dopo l’interrogatorio del suo cliente”. Non emergono dagli atti altri scritti indirizzati ai reclamanti, nei quali siano state affrontate le tematiche da loro sollevate. Sono stati effettuati nel frattempo, invece, numerosi altri atti istruttori: sei verbali del coaccusato __________, due della denunciante __________ ed un verbale di teste (inc. MP, classatore “verbali” doc. A.5 a A.13), ed ancora l’ordine di perquisizione e sequestro bancario (inc. MP, doc. 74) impugnato ed evaso con parallelo reclamo.\nc) La puntuale ed esaustiva evasione di richieste di parte è una condizione indispensabile per una corretta e serena gestione di ogni incarto. Ogni risposta del Procuratore Pubblico è, oltre che questione di forma, anche espressione della sua considerazione per le esigenze delle parti, indipendentemente dal fatto che siano giustificate o meno. E per tutte le parti, compreso il magistrato inquirente, richieste e relative risposte permettono di fare il punto processuale sull’incarto, e di meglio indirizzarne l’ulteriore gestione.\nd) Nel caso di specie, l’unica richiesta per la quale si potrebbe anche ritenere che essa sia stata evasa dal Procuratore Pubblico è quella relativa al contraddittorio fra denunciante ed accusato __________ (v. richiesta 22 novembre 1999, inc. MP doc. 60, evasa con scritto 24 novembre 1999, inc. MP doc. 61). Ma, come già detto, la risposta appare laterale per rapporto al nocciolo dello scritto. Ed in ogni caso, in almeno apparente accordo con quanto scritto dal magistrato inquirente, l’accusato ha riproposto la medesima richiesta in sede d’istanza 22 dicembre 1999 (cit., petitum pto. 4), dopo che la denunciante era stata sentita il precedente 14 dicembre 1999 (inc. MP, classatore “verbali” doc. A.5). Per il resto, il Procuratore Pubblico non si è assolutamente espresso, e non ha neppure ritenuto di spiegare, in sede di osservazioni, l’assenza di formale presa di posizione sulle richieste dei reclamanti, limitandosi a discuterne la fondatezza. Ad esempio circa il postulato divieto alla parte civile di accedere alla documentazione bancaria relativa ai conti __________, fornita dal dr. __________ a seguito dell’ordine di sequestro 15 gennaio 1999, l’atteggiamento del magistrato inquirente ha lasciato senza ragione nell’incertezza i reclamanti. Il fatto che il Procuratore Pubblico non abbia nel frattempo dato accesso alla documentazione in oggetto (v. osservazioni, cit., ad C p. 1) nulla cambia a quanto constatato. Neppure l’implicita reiezione della richiesta di divieto di integrale accesso agli atti, formulata dal Procuratore Pubblico in sede di osservazioni (ibid.), è di pregio alcuno: per garantire ai reclamanti il diritto di essere sentiti, l’istanza 22 dicembre 1999 dovrà essere formalmente evasa. Per quanto qui di rilievo, dovrà essere spiegato perché la presa di conoscenza della documentazione in questione da parte della denunciante “appaia necessaria all’esercizio dei suoi diritti” (art. 79 cpv. 2 CPP), e se a tale esigenza si oppongano “contrarie esigenze d’inchiesta” (ibid.) oppure “contrari interessi preminenti dell’accusato o di terzi” (ibid.).\ne) Constatato, in conclusione, che numerose sono state le istanze inoltrate dai reclamanti, che nessuna di queste (a parte quelle già trattate ai considd. 2 a 4 supra) ha ricevuto adeguata risposta, infine che il magistrato inquirente non ha ritenuto di spiegare – nemmeno in sede di osservazioni al presente reclamo – la mancata evasione delle richieste dei reclamanti, il reclamo non può che essere accolto ai sensi del presente considerando.\n"}