{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-84902_2000-09-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97633&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4d77ce6c5b77660de42307f856f0eef3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.84902"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:09", "Checksum": "0fe3644f98548425ab299feeff73b17c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\nNon è chiaro cosa i reclamanti vogliano criticare con le loro affermazioni al punto di reclamo II.B (v. reclamo, cit., p. 3-4): è manifesto che, seppur con ruoli ed interessi diversi, __________ e __________ siano sotto inchiesta penale per le medesime fattispecie. La questione a sapere se si tratti di connessione ex lege (art. 36 cpv. 1 CPP) oppure se la medesima debba essere espressamente dichiarata (art. 36 cpv. 2 CPP) è comunque superata dall’esplicita ammissione formulata dal Procuratore Pubblico (v. osservazioni, cit., ad B p. 1). In ogni caso, anche un esplicito riconoscimento della connessione dei procedimenti contro __________ e contro __________ garantisce al primo la facoltà di partecipare agli atti istruttori relativi al secondo unicamente nei limiti dell’art. 62 cpv. 1 CPP: è qui superfluo pronunciarsi sulle ragioni che adduce il magistrato inquirente contro un coinvolgimento di __________ negli interrogatori altrui, ritenuto che lo stesso __________ non eleva la questione a tema del suo reclamo.\nSu questo punto, il reclamo deve essere dichiarato irricevibile.\n3.\nNotoriamente, “il Procuratore pubblico dirige l’istruzione formale, raccogliendo le prove nel rispetto dei diritti delle parti” (art. 193 CPP): segnatamente è lui a decidere quando interrogare chi. L’accusato ha la facoltà, tramite il proprio difensore, di proporre semmai prove proprie (art. 60 cpv. 1 CPP), sulla cui assunzione il magistrato inquirente decide al più tardi in sede di deposito degli atti (art. 196 cpv. 1 CPP; come qui, più in esteso, v. decisione 18 gennaio 2000 in re S.B., inc. GIAR 803.99.1 consid. 2c p. 5 [destinata a pubblicazione]).\nNel caso di specie, la questione a sapere quando interrogare la parte civile – e se, eventualmente, ciò debba avvenire (anche) in contraddittorio con l’accusato – è di esclusiva pertinenza del Procuratore Pubblico: egli è tenuto ad evadere la corrispondente richiesta dei reclamanti, formulata in data 22 dicembre 1999, al più tardi contestualmente al deposito degli atti. Di conseguenza, la constatazione che ciò non è ancora avvenuto non può configurare diniego di giustizia. Abbondanzialmente, si dà atto che __________ è nel frattempo già stata interrogata (v. verbali 6 novembre 1997 [inc. MP, classatore verbali, doc. A.3], 14 dicembre 1999 [inc. MP, classatore verbali, doc. A.5] e verbale 14 marzo 2000 [inc. MP, classatore verbali, doc. A.9]).\nSu questo punto, il reclamo va allora respinto in ordine.\n4.\nDal testé discusso principio della conduzione formale dell’inchiesta da parte del Procuratore Pubblico deriva anche l’assoluta libertà del magistrato inquirente in merito all’opportunità ed ai tempi di un’eventuale promozione dell’accusa: essa non è altro che la manifestazione esteriore del maturato convincimento, da parte del Procuratore Pubblico, che gli elementi raccolti giustificano un preventivo esame delle accuse mosse contro una determinata persona (artt. 184 cpv. 1 e 189 CPP combinati; come qui, più in esteso, v. decisione 18 gennaio 2000 in re S.B., inc. GIAR 803.99.1 consid. 2b p. 4 [destinata a pubblicazione]). Scaturendo, come detto, dal convincimento del solo magistrato inquirente e non dell’accusato medesimo, quest’ultimo non ha facoltà alcuna di esigere la promozione dell’accusa nei propri confronti, a maggior ragione se egli è stato posto a beneficio (anticipato) dei diritti della difesa formalmente riservati all’accusato (come è stato manifestamente il caso qui, ciò che i reclamanti neppure pongono in dubbio).\nAnche su questo punto, il reclamo va allora respinto in ordine.\n"}