{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-84902_2000-09-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97633&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4d77ce6c5b77660de42307f856f0eef3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.84902"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:09", "Checksum": "0fe3644f98548425ab299feeff73b17c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84902\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nN. 849.99.2 M Lugano, 13 settembre 2000\nIL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO\nDELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO\nLuca Marazzi\nsedente per statuire sul reclamo congiuntamente inoltrato in data 22 febbraio 2000 da\n____________________\n(tutti patrocinati di fiducia dall’avv. __________)\nper ripetute omissioni del Procuratore Pubblico avv. Claudia Solcà, Lugano, nell’ambito del procedimento penale pendente contro il reclamante __________ per titolo di appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti e riciclaggio, e contro __________ per i medesimi titoli di reato;\nviste le osservazioni 6 marzo 2000 del magistrato inquirente, postulanti la reiezione del reclamo;\nletti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________;\nritenuto\nin fatto:\nA.\nDall’autunno 1997 è condotto un procedimento penale nei confronti dell’accusato qui reclamante __________, sospetto autore di malversazioni ai danni di __________. L’inchiesta, condotta dall’inizio del 1998 dall’attuale Procuratore Pubblico incaricato, dopo aver inizialmente permesso l’acquisizione di una prima serie di documentazione bancaria e l’audizione di personaggi coinvolti in diversi ruoli, sta vivendo un momento di stasi a seguito di reclami inoltrati dal reclamante e da funzionario di banca, sospettato di avere aiutato il primo (v. incc. GIAR 849.99.1, 849.99.2 e 103.2000.1). Con decisione 2 marzo 2000, il magistrato inquirente ha promosso formalmente l’accusa nei confronti di __________ e di __________, dimostrando in tal modo di ritenere di disporre di elementi sufficienti a suffragio dell’ipotesi accusatoria (un reclamo contro la promozione dell’accusa è stato respinto in ordine da questo giudice, v. inc. GIAR 103.2000.2, doc. 3).\nB.\nDopo essersi opposti, con reclamo 22 dicembre 1999 evaso separatamente (inc. GIAR 849.99.1, decisione 8 settembre 2000), all’acquisizione della documentazione bancaria relativa alle loro relazioni presso la Banca __________ (__________ e/o __________), __________ ed i figli __________ e __________ adiscono nuovamente questo Ufficio rimproverando al magistrato inquirente svariate omissioni, segnatamente di non aver congiunto i procedimenti penali riguardanti __________ ed il funzionario di banca __________, sospettato di correità col primo (v. reclamo 22 febbraio 2000, inc. GIAR 849.99.2 doc. 1 pto. B p. 3-4); di non avere evaso le istanze dei reclamanti volte ad evitare l’accesso agli atti da parte della parte civile (loc. cit., pto. C p. 4-6) e la loro partecipazione agli atti istruttori (loc. cit., pto. D p. 6-7); di non aver revocato il sequestro 29 ottobre 1999 relativo a relazioni bancarie in essere presso la__________ (loc. cit., pto. E p. 7-9); di non aver ancora proceduto all’interrogatorio della parte civile (loc. cit., pto. F p. 9), alla promozione dell’accusa nei confronti del reclamante __________ (loc. cit., pto. G p. 10); di non aver tenuto conto di proprie istanze di complemento probatorio nell’ambito di prevista rogatoria alle __________ (loc. cit., pto. H p. 10-12); e di non avere, infine, confermato ai reclamanti di avere vietato alla parte civile l’accesso agli atti acquisiti dal dr.__________, estensore della perizia di parte (loc. cit., pto. I p. 12-13). Il postulato effetto sospensivo (loc. cit., pto. L p. 13-14) è stato negato da questo giudice con decisione incidentale 24 febbraio 2000 (inc. GIAR 849.99.2 doc. 4).\nC.\nIl magistrato inquirente postula la reiezione del reclamo. Osserva (v. inc. GIAR 849.99.2 doc. 6) che “i procedimenti penali contro __________ e __________ sono connessi ai sensi dell’art. 36 CPPTI”, e che il mancato coinvolgimento dell’accusato __________ alle audizioni del coaccusato __________, così come la mancata consegna dei relativi verbali, è dovuta a preminenti necessità d’inchiesta (loc. cit., ad B p. 1); che mai documentazione bancaria attinente relazioni facenti capo ai reclamanti sarebbe stata messa a disposizione della parte civile (loc. cit., ad C p. 1-2); che in considerazione dei fatti inquisiti, “non esaminare questi conti [i conti di __________ a __________ n.d.r.] e non parlarne a verbale sarebbe semplicemente assurdo” (loc. cit., ad D p. 2); che il proprio scritto 29 ottobre 1999 “non faceva che confermare [...] l’esistenza del blocco integrale degli averi dei __________ presso la __________” (loc. cit., ad E p. 2); che la parte civile è già stata sentita, e lo sarà semmai ancora a confronto con l’accusato __________ (loc. cit., ad F p. 2), contro il quale è stata nel frattempo promossa l’accusa (loc. cit., ad G p. 3); che non esiste un diritto delle parti ad essere informate dell’intenzione del magistrato inquirente di inoltrare una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, allegando i termini di ricorso (loc. cit., ad H p. 3); ed infine che la documentazione originariamente affidata al perito dr. __________ è stata posta sotto sequestro con decisione 15 gennaio 1999, rimasta inoppugnata e cresciuta in giudicato (loc. cit., ad I p. 3).\nConsiderato\nin diritto:\n1.\nIn diritto è dato un ingiustificato ritardo, e quindi ritardata o denegata giustizia, quando, in violazione dell’art. 4 Cost. fed. (vecchia; v. art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.), l’autorità cui compete l’emanazione di una decisione non vi pone mano oppure, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze (v. decisione 18 marzo 1998 in re E., inc. GIAR 755.97.2, in: Rep. 131 [1998], nr. 108; v. inoltre decisione 2 ottobre 1998 in re J.K., inc. GIAR 205.93.2 consid. 5; decisione 27 luglio 1999 in re F.B. e G.C., inc. GIAR 489.99.1-2 p. 2).\n"}