6. Sotto forma di petitum subordinato (v. reclamo, cit., pto. III p. 15), i reclamanti postulano che “la documentazione acquisita presso la Banca __________ in esecuzione del suddetto decreto 15 dicembre 1999 non [sia] accessibile alla parte civile, la quale non può prenderne conoscenza né riceverne copia" (ibid.). Siccome priva di ogni e qualsiasi motivazione, la domanda subordinata non può essere neppure affrontata nel merito. Abbondanzialmente, essa dovrebbe comunque essere disattesa – sempre in ordine – poiché sottoposta in prima battuta all’attenzione di questo giudice, in altre parole mancando una decisione impugnabile del magistrato inquirente in proposito.