spetterà unicamente ai funzionari di banca direttamente preposti alla gestione degli eventuali saldi attivi di provenienza delittuosa analizzare la portata penale di propri eventuali atti di disposizione, senza che questo giudice abbia a pronunciarsi preventivamente sulla qualifica di crimine dei reati a monte (v. reclamo, cit., pto. 8a p. 10) o sulla competenza territoriale per punire eventuali atti di riciclaggio (loc. cit., pto. 8b). Basterà qui constatare che questo passo non può (né apparentemente vuole) esplicare alcun formale effetto di sequestro ai sensi dell’art. 161 CPP riguardo a beni siti al di fuori della giurisdizione svizzera.