d) Riaffermato in tutta forma l’obbligo della banca di dar seguito all’ordine di edizione impugnato, non è forse inutile rammentare qui (ancora una volta: v. già decisione GIAR 27 aprile 2000, cit., consid. 7c p. 12) che l’ordine di perquisizione e sequestro intimato per la sola via epistolare rappresenta misura di riguardo nei confronti del sequestratario, nell’intendimento di creargli il minor numero di inconvenienti possibili. Tale riguardo, naturalmente, è giustificato solo se accompagnato dalla certezza che il sequestratario vi dà seguito senza reticenza né limitazione alcuna;