rispetto alla fattispecie alla base della sentenza 17 gennaio 1995 della Camera d’accusa di Ginevra citata dalle allora ricorrenti (in: Journée 1995 de droit bancaire et financier, Berna 1995, p. 138 ss.), “ben diverso è tuttavia il caso qui in esame, dove alla banca svizzera non viene richiesto alcun comportamento attivo nei confronti delle consociate estere, in qualche modo paragonabile al blocco di fondi all’estero o al richiamo di documenti ivi situati. Né tantomeno, simile comportamento è richiesto alle affiliate estere della banca X, le quali neppure sono destinatarie dell’ordine.