GIAR 47.2000.1-2, consid. 7c p. 12, nota al patrocinatore dei reclamanti), questo giudice ha fatto proprie le considerazioni dell’alta Corte federale, rigettando le obiezioni sollevate dall’allora reclamante in considerazione del fatto che “la gestione in loco di relazioni bancarie formalmente aperte presso filiali e affiliate estere sia prassi notoria [...]” (ibid.). La Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello, dal canto suo, ha espressamente avallato la decisione di prima sede con sentenza 12 luglio 2000: rispetto alla fattispecie alla base della sentenza 17 gennaio 1995 della Camera d’accusa di Ginevra citata dalle allora ricorrenti (in: