L’evasione di tale eccezione comporta parallelamente un esame della portata dell’ordine impugnato. b) Giudicando nell’ambito di un’inchiesta estera in materia di sospetto insider trading, il Tribunale federale ha confermato che la banca svizzera ha l’obbligo di fornire agli inquirenti svizzeri tutte le informazioni che essa medesima possiede, indipendentemente dal fatto che la relazione bancaria possa apparire formalmente in essere con una filiale estera della medesima banca (DTF 125 II 450, consid. 2b p. 455). Con decisione 27 aprile 2000 (inc. GIAR 47.2000.1-2, consid.