E nel presente caso, come detto, non solo l’accusato non ha ancora fornito le benché minime spiegazioni sulle movimentazioni dei conti da lui operate, ma neppure ha abbozzato delle spiegazioni appena sostenibili a suffragio delle proprie pretese di titolarità dei beni. Fino a quando ciò non sarà avvenuto, l’eccezione della presunta natura esclusivamente civilistica della vertenza deve cedere il passo alla ben più solida ipotesi di reato sostenuta dalla pubblica accusa e dalla parte civile. d) Manifestamente infondata, poi, è l’obiezione dell’accusato, secondo la quale l’ordine avversato sarebbe un doppione di quello 5 novembre 1997, già ossequiato (v. reclamo, cit., pto. II.2 p. 3):