c) Né appare lecito, a questo punto, minimizzare la rilevanza penale dei fatti in discussione affermandone l’esclusiva natura civilistica (v. reclamo, cit., pto. 10 p. 12-13): di siffatta natura potrebbe essere semmai la ripartizione di un capitale accumulato in comune da due persone che scelgono, in un secondo tempo, di separare le proprie strade, quando fosse chiara la provenienza dei capitali e quando sulla loro pertinenza venissero sviluppate tesi sostenibili e dimostrabili, ma non certo in assenza di tali presupposti.