infatti, se l’asserita intimità delle relazioni fra __________ e __________ permette di comprendere perché le denunciante avesse concesso all’accusato tanto potere di disporre dei beni di lei, la rottura delle relazioni sentimentali fra i due non spiega in alcun modo gli avvenuti trasferimenti da conti di titolarità della denunciante a conti di esclusiva titolarità dell’accusato, rispettivamente l’intempestiva revoca univoca di procure su conti comuni (v. conto “__________”). Né di aiuto alcuno – poiché riferita ad una piccola parte dell’importo asseritamente malversato, e nel merito superficiale – è l’affermazione dell’accusato __________, secondo la quale l’importo di circa Lit.