C. I reclamanti sostengono in primo luogo che una perquisizione ed il sequestro di tutte le relazioni intestate ai qui reclamanti presso la Banca __________ di __________ erano già stati disposti con ordine 5 novembre 1997 dell’allora magistrato inquirente: nulla giustificherebbe una ripetizione di tale ordine (v. reclamo, inc. GIAR 849.99.1 doc. 1, pto. II.2 p. 3). In quanto riguardanti relazioni (tuttora aperte o nel frattempo estinte) presso la Banca __________ a __________, poi, l’ordine lederebbe il principio “locus regit actum” (loc. cit., pto.II.3 p. 4): di nessuna rilevanza sarebbe il fatto che luogo d’apertura e di gestione delle relazioni potrebbe essere __________ (loc.