{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-84901_2000-09-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97632&nX40_KEY=4711463&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "73fe0b260efc682d54094193fbb38a6e"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["INC.1999.84901"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84901"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84901"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84901"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:28:21", "Checksum": "f0943db16cb7dfc5e9211510bc087131", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84901\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.\na) Sarebbe invece inammissibile richiedere ad una banca svizzera di richiamare da sedi estere la documentazione o il saldo attivo di un conto, onde poi procedere in loco al sequestro (così, verbatim, la citata sentenza CRP, ibid.).\nb) Vi è un passo, nella decisione impugnata, che fortemente si avvicina al testé condannato tentativo di bloccare il saldo attivo di una relazione formalmente in essere all’estero: è quando il magistrato inquirente informa la banca “che ogni atto di disposizione di tali averi potrebbe costituire atto di riciclaggio e quindi vi invito a fare in modo che gli importi pervenuti formalmente alla vostra succursale/consociata alle __________ vengano da voi bloccati” (ordine impugnato, cit., p. 2).\nQuesto passo è invero formulato in termini parecchio vaghi, del tutto inusuali per un formale ordine di blocco: come giustamente rilevano i reclamanti (v. reclamo, cit., pto. 7c p. 9), l’utilizzo del verbo “invitare” non corrisponde ad un preciso istituto del codice di rito. Senza che l’utilizzo di un termine improprio porti di per sé alla nullità del decreto (come invece pretendono i reclamanti, ibid.), sembra potersi dedurre che il Procuratore Pubblico fosse perfettamente consapevole, al momento dell’emanazione del decreto impugnato, di non avere la competenza territoriale per obbligare la Banca __________ di __________ a bloccare eventuali saldi attivi presso di lei giacenti. Nondimeno, il magistrato inquirente ha ritenuto di dover rendere attenti i funzionari delle banche coinvolte sulle conseguenze alle quali essi avrebbero potuto (o potranno) andare incontro in caso di movimentazione di quei fondi: e ciò, sebbene giuridicamente sprovvista di effetto immediato, è constatazione non vietata da alcuna norma, e dunque passo non meritorio di espressa revoca.\nc) Tantomeno appare necessario revocarlo “poiché la sua motivazione è completamente infondata” (reclamo, cit., pto. 8 p. 10). Stabilito che l’invito in questione non ha alcuna portata coercitiva immediata, bensì unicamente – appunto – di invito, non è compito di questo giudice censurarne la motivazione rispettivamente valutare la correttezza delle censure di merito sollevate dai reclamanti: spetterà unicamente ai funzionari di banca direttamente preposti alla gestione degli eventuali saldi attivi di provenienza delittuosa analizzare la portata penale di propri eventuali atti di disposizione, senza che questo giudice abbia a pronunciarsi preventivamente sulla qualifica di crimine dei reati a monte (v. reclamo, cit., pto. 8a p. 10) o sulla competenza territoriale per punire eventuali atti di riciclaggio (loc. cit., pto. 8b). Basterà qui constatare che questo passo non può (né apparentemente vuole) esplicare alcun formale effetto di sequestro ai sensi dell’art. 161 CPP riguardo a beni siti al di fuori della giurisdizione svizzera.\n6.\nSotto forma di petitum subordinato (v. reclamo, cit., pto. III p. 15), i reclamanti postulano che “la documentazione acquisita presso la Banca __________ in esecuzione del suddetto decreto 15 dicembre 1999 non [sia] accessibile alla parte civile, la quale non può prenderne conoscenza né riceverne copia\" (ibid.).\nSiccome priva di ogni e qualsiasi motivazione, la domanda subordinata non può essere neppure affrontata nel merito. Abbondanzialmente, essa dovrebbe comunque essere disattesa – sempre in ordine – poiché sottoposta in prima battuta all’attenzione di questo giudice, in altre parole mancando una decisione impugnabile del magistrato inquirente in proposito.\n7.\nIn conclusione, nella misura in cui sia ammissibile il reclamo qui discusso deve essere integralmente respinto (la constatazione dell’inefficacia dell’informale invito al blocco di eventuali fondi siti presso la Banca __________ di __________ non potendo inficiare neppure parzialmente l’ordine impugnato, anche in assenza di petitum in tal senso). La presente decisione comporta aggravio di tassa e spese ai reclamanti in solido, nonché l’attribuzione di congrue ripetibili ai resistenti (v. art. 9 cpv. 6 CPP per il principio e - in assenza di specifica norma d’attuazione - in applicazione per analogia dell’art. 150 CPC, v. ad es. sentenza 19 febbraio 1998 in re A.L., inc. CRP 60.96.407). La presente decisione è impugnabile entro 10 giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).\nPer i quali motivi,\nrichiamati i citati articoli di legge e gli artt. 280 ss. CPP\nd e c i d e :\nNella misura in cui sia ricevibile, il reclamo è respinto.\n§ Conseguentemente, è confermato l’ordine di perquisizione e sequestro 15 dicembre 1999, relativo alla completa documentazione bancaria attinente tutte le relazioni detenute dai signori __________, __________ e __________ presso qualsiasi sede, succursale o affiliata della Banca __________, e depositata (in qualsiasi forma) o richiamabile per via elettronica presso la sede di __________ della medesima Banca __________§§ I saldi attivi delle predette relazioni sono posti sotto sequestro, nella misura in cui essi siano siti in Svizzera.\n2. La tassa di giustizia di fr. 900.-- e le spese di fr. 100.--, in tutto fr. 1’000.--, sono poste a carico dei reclamanti soccombenti in solido, che rifonderanno alle parti civili resistenti, sempre con vincolo di solidarietà, l’importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.\nIntimazione:\ngiudice Luca Marazzi"}