{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-84901_2000-09-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97632&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "73fe0b260efc682d54094193fbb38a6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.84901"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84901"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84901"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84901"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:08", "Checksum": "7378a128436498fd3f8b7b77cdb6221c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84901\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\na) Due sono gli esposti di denuncia inoltrati da __________: il primo, di data 9 settembre 1997 (inc. MP doc. 1), steso evidentemente di tutta fretta non appena accortasi che dalla sua relazione “__________” presso la __________ di __________ l’accusato __________ aveva – in qualità di procuratore, ma a sua insaputa – dato ordine, il giorno precedente la sua visita in banca, di liquidare delle obbligazioni per un valore superiore al miliardo di lire, facendosi accreditare il controvalore su un proprio conto. Il secondo esposto data del 21 dicembre 1998 (inc. MP doc. 36), e trae essenzialmente spunto da una perizia del dr. __________ (__________) stilata su richiesta dell’accusato medesimo e “finalizzata all’individuazione di tutti i movimenti in entrata / uscita dai diversi conti delle relazioni __________, __________ e __________” (perizia, agli atti MP s.n., pto. 1 p. 3). La perizia (cit., pto. 4.4 p. 19 s.) attesta una ingente (prossima ai tre milioni di Frs., senza l’operazione in DM del gennaio 1993) diminuzione degli attivi relativi alle relazioni di titolarità di __________ a favore delle relazioni di titolarità di __________. La denunciante, dal canto suo, giunge ad altre cifre sulla scorta di una dettagliata interpretazione della perizia (esposto 21 dicembre 1998, cit., pto. 9 p. 10): tenuto conto del fatto, tuttavia, che la tesi di parte civile non è ancora potuta essere compiutamente prospettata agli accusati, al fine di garantire la dovuta immediatezza dell’istruttoria formale appare opportuno astenersi in questa sede dall’entrare nei dettagli.\nb) Agli elementi di giudizio testé esposti si contrappone una pressoché totale assenza di contestazioni puntuali da parte dell’accusato. In sede di reclamo (cit., pto. II.10 p. 12 s.), __________ si limita a ribadire l’opinione secondo la quale la vertenza sarebbe unicamente di natura civile, facendo essa seguito alla rottura delle relazioni sentimentali fra accusato e denunciante; anche la magistratura inquirente avrebbe implicitamente accolto la tesi della natura civile della vertenza, tenendo “in sospeso per anni il procedimento penale nell’attesa che le trattative per una soluzione extra giudiziale della vertenza avessero esito positivo” (loc. cit., pto. II.12 p. 14). Tale argomentazione non apporta nulla di utile per la definizione della fattispecie: infatti, se l’asserita intimità delle relazioni fra __________ e __________ permette di comprendere perché le denunciante avesse concesso all’accusato tanto potere di disporre dei beni di lei, la rottura delle relazioni sentimentali fra i due non spiega in alcun modo gli avvenuti trasferimenti da conti di titolarità della denunciante a conti di esclusiva titolarità dell’accusato, rispettivamente l’intempestiva revoca univoca di procure su conti comuni (v. conto “__________”). Né di aiuto alcuno – poiché riferita ad una piccola parte dell’importo asseritamente malversato, e nel merito superficiale – è l’affermazione dell’accusato __________, secondo la quale l’importo di circa Lit. 1 miliardo trasferito da un non precisato conto di titolarità della denunciante __________ su di un conto “__________” di sola titolarità di lui, sarebbe giustificato dal fatto che “i soldi che ho preso sono di mia esclusiva spettanza e sono pronto a dimostrarlo” (v. verbale MP __________ 16 settembre 1997, ore 15.40, agli atti MP, classatore verbali doc. A1 p. 2; si tratta verosimilmente dell’operazione 4 settembre 1997 a debito del conto “__________”). Dall’avvio dell’inchiesta, infatti, per motivi diversi e qui senza interesse, l’accusato non ha ancora apportato la spiegazione promessa, salvo affermare in termini estremamente vaghi nel successivo verbale (v. verbale MP 6 novembre 1997, inc. MP classatore verbali doc. A2 p. 1) che con la denunciante si era accordato nel senso “che gli eventuali utili di particolare rilievo [maturati grazie alla sua gestione dei conti della denunciante, ndr.] sarebbero stati divisi a metà fra me e lei”. Da ciò a rendere appena verosimile il fondamento del diritto dell’accusato __________ sugli importi asseritamente da lui sottratti, ce ne corre, tanto più che questi rappresentano una fetta molto importante degli averi totali depositati da __________ in __________ su conti sui quali __________ aveva procura.\nc) Né appare lecito, a questo punto, minimizzare la rilevanza penale dei fatti in discussione affermandone l’esclusiva natura civilistica (v. reclamo, cit., pto. 10 p. 12-13): di siffatta natura potrebbe essere semmai la ripartizione di un capitale accumulato in comune da due persone che scelgono, in un secondo tempo, di separare le proprie strade, quando fosse chiara la provenienza dei capitali e quando sulla loro pertinenza venissero sviluppate tesi sostenibili e dimostrabili, ma non certo in assenza di tali presupposti. E nel presente caso, come detto, non solo l’accusato non ha ancora fornito le benché minime spiegazioni sulle movimentazioni dei conti da lui operate, ma neppure ha abbozzato delle spiegazioni appena sostenibili a suffragio delle proprie pretese di titolarità dei beni. Fino a quando ciò non sarà avvenuto, l’eccezione della presunta natura esclusivamente civilistica della vertenza deve cedere il passo alla ben più solida ipotesi di reato sostenuta dalla pubblica accusa e dalla parte civile."}