{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-84901_2000-09-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97632&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "73fe0b260efc682d54094193fbb38a6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.84901"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84901"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84901"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84901"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:08", "Checksum": "7378a128436498fd3f8b7b77cdb6221c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84901\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nE.\n__________ ed i propri figli __________ e __________, la prima parte civile per l’intera vicenda, i secondi almeno con riferimento alle distrazioni patite dal conto “__________” (v. osservazioni, inc. GIAR 849.99.1 doc. 5 pto. 2 p. 2), dopo un lungo riassunto della vicenda (loc. cit., pti. 3-4 p. 2-4), prendendo posizione sui motivi di ricorso rilevano che la competenza a procedere del Ministero Pubblico ticinese si fonda sul fatto che “tutte le operazioni illecite oggetto dell’inchiesta sono state eseguite a __________ presso la sede della Banca __________ [...]” (loc. cit., pto. 5.1 p. 4), e che i conti “__________” e “__________” sono stati aperti a __________ (loc. cit., pto. 5.1.c p. 5). __________ avrebbe posto in atto “fin dall’inizio un purtroppo proditorio atteggiamento strategico e processuale [...], inteso a simulare la volontà di sistemare secondo criteri di correttezza gli aspetti economici della vertenza [...] all’unico scopo di togliere attualità al procedimento penale e di camuffare nel contempo i gravi reati compiuti da lui [...]” (loc. cit., pto. 5.2 p. 5; v. anche pto. 5.3 p. 6). I denuncianti ritengono data la competenza delle autorità svizzere (loc. cit., pto. 9 p. 7), ed anche legittimo l’ordine impartito alla Banca__________ di astenersi dal disporre dei conti in questione (ibid., p. 8). Pacifica, infine, sarebbe la possibilità di confisca delle somme in oggetto in applicazione degli artt. 59 e 60 CPS (loc. cit., pto. 10 p. 8).\nConsiderato\nin diritto:\n1.\na) In diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al dispiegamento della procedura e quindi alle necessità dell’istruzione preliminare, alle decisioni del magistrato requirente e a quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio/risarcitorio, artt. 58-60 CPS) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359).\nb) Un ordine di perquisizione e sequestro bancario può rappresentare un attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). La misura ordinata dal Procuratore Pubblico deve inoltre essere rispettosa del principio di proporzionalità (v. Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6).\n"}