{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-84901_2000-09-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=97632&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "73fe0b260efc682d54094193fbb38a6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.84901"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84901"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84901"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84901"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:08", "Checksum": "7378a128436498fd3f8b7b77cdb6221c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.09.2000 INC.1999.84901\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nN. 849.99.1 M Lugano, 13 settembre 2000\nIL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO\nDELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO\nsedente per statuire sul reclamo congiuntamente inoltrato in data 22 dicembre 1999 da\n______________________________(tutti patrocinati di fiducia dall’avv. __________)\navverso il decreto di perquisizione e sequestro 15 dicembre 1999, emanato dal Procuratore Pubblico avv. Claudia Solcà, Lugano, nell’ambito del procedimento penale pendente contro il reclamante __________ per titolo di appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti e riciclaggio;\nviste le osservazioni 3 gennaio 2000 del magistrato inquirente e 31 dicembre 1999 / 4 gennaio 2000 delle parti civili __________ nonché __________ e __________ (avv. __________), concordemente postulanti la reiezione del reclamo;\nletti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________;\nritenuto\nin fatto:\nA.\nDall’autunno 1997 è condotto un procedimento penale nei confronti dell’accusato qui reclamante __________, sospetto autore di malversazioni ai danni di __________. L’inchiesta, condotta dall’inizio del 1998 dall’attuale Procuratore Pubblico incaricato, dopo aver inizialmente permesso l’acquisizione di una prima serie di documentazione bancaria e l’audizione di personaggi coinvolti in diversi ruoli, sta vivendo un momento di stasi a seguito di reclami inoltrati dal reclamante e da funzionario di banca, sospettato di avere aiutato il primo (v. incc. GIAR 849.99.1, 849.99.2 e 103.2000.1). Con decisione 2 marzo 2000, il magistrato inquirente ha promosso formalmente l’accusa nei confronti di __________ e del funzionario di banca, dimostrando in tal modo di ritenere di disporre di elementi sufficienti a suffragio dell’ipotesi accusatoria (un reclamo contro la promozione dell’accusa è stato respinto in ordine da questo giudice, v. inc. GIAR 103.2000.2, doc. 3).\nB.\nIn data 15 dicembre 1999, il Procuratore Pubblico ordinava la perquisizione ed il sequestro delle relazioni bancarie __________, __________, __________ e qualsiasi altro conto presso la Banca __________ riconducibile ai qui reclamanti, il sospetto essendo che su questi conti sarebbe confluito il provento delle distrazioni patrimoniali addebitate a __________. L’ordine è stato intimato alla Banca __________ di __________, atteso che anche i conti esistenti presso la Banca __________ (__________) sarebbero stati aperti ed in seguito gestiti da __________.\nC.\nI reclamanti sostengono in primo luogo che una perquisizione ed il sequestro di tutte le relazioni intestate ai qui reclamanti presso la Banca __________ di __________ erano già stati disposti con ordine 5 novembre 1997 dell’allora magistrato inquirente: nulla giustificherebbe una ripetizione di tale ordine (v. reclamo, inc. GIAR 849.99.1 doc. 1, pto. II.2 p. 3). In quanto riguardanti relazioni (tuttora aperte o nel frattempo estinte) presso la Banca __________ a __________, poi, l’ordine lederebbe il principio “locus regit actum” (loc. cit., pto.II.3 p. 4): di nessuna rilevanza sarebbe il fatto che luogo d’apertura e di gestione delle relazioni potrebbe essere __________ (loc. cit., pto. II.4 p. 4-5). Inoltre, l’ordine contravverrebbe al principio dell’economia di giudizio poiché “nessun avvenimento extra processuale o processuale lo [avrebbe] giustificato” (loc. cit., pto. II.5 p. 5), ed anzi l’accusato avrebbe “sempre ampiamente cooperato all’inchiesta penale nei suoi confronti” (loc. cit., pto. II.6 p. 6). I reclamanti, inoltre, contestano la legittimità del blocco ordinato a carico dei fondi pervenuti alla Banca __________ di __________: tale disposizione, non prevista dal CPP, sarebbe imprecisa, ed inoltre violerebbe il principio della sovranità territoriale (loc. cit., pto. II.7, p. 8-9); e poggerebbe sull’errata presupposizione che tali fondi siano provento di crimini (loc. cit., pto. II.9.a p. 10). Da ultimo, oltre a critiche sulla motivazione della decisione impugnata (loc. cit., pto. II.9 p. 11-12), i reclamanti affermano la natura civilistica della vertenza (loc. cit., pti. II.10 – II.12, p. 12-14); i figli dell’accusato, oltretutto, sarebbero in perfetta buona fede, e dunque beneficerebbero della protezione di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS (loc. cit., pto. II.13 p. 14).\nD.\nIl Procuratore Pubblico, nelle proprie osservazioni (inc. GIAR 849.99.1 doc. 4), rileva “un trapasso di beni dai conti della denunciante ai conti del denunciato __________ presso __________ operato da quest’ultimo ad insaputa della denunciante” (loc. cit.); inoltre, parrebbe che i conti detenuti dall’accusato presso __________ sarebbero stati aperti e poi gestiti da __________, da cui la conclusione che il principio “locus regit actum” non sarebbe leso (ibid.). Non vi sarebbe, infine, alcuna violazione del principio di proporzionalità, atteso che “nessun atto concreto da parte dei denunciati” (ibid.) avrebbe fatto seguito alla constatazione degli avvenuti illeciti anche da parte del perito dott. __________.\n"}