- il reclamo si rivolge unicamente alla prima decisione, lasciando anche intendere che (perlomeno a mente del patrocinatore) la nuova soluzione può essere accettata; - conseguentemente il reclamo è divenuto privo di oggetto e va stralciato dai ruoli, rimanendo riservata in ogni modo l'impugnazione della decisione del 14 luglio 2000, come al richiamo ai rimedi di diritto nella stessa correttamente indicati; - data la situazione non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie; visti gli art. 280 ss. CPP, decide: 1. Il reclamo è evaso, in quanto divenuto privo di oggetto. 2. La presente decisione è definitiva. 3. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 4.