3 CPP); - in conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere e, soprattutto, di un grave e concreto pericolo di fuga. Essa è pure ragionevolmente agevole nella durata, e deve dunque essere accolta, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP). Per i quali motivi, richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP d e c i d e : 1. L’istanza 21 giugno 2000 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è accolta.