- si prende atto che l’unico passo istruttorio ancora da evadere consiste nel deposito degli atti (v. istanza, cit., p. 3) – fatta ovvia riserva per il diritto dell’accusato di proporre l’assunzione di nuovi mezzi di prova; - il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva;