- a meno quindi di patente abuso di diritto oppure di chiara malafede processuale, il magistrato inquirente è abilitato a proporre ed estendere congrui termini, come in effetti è qui il caso, non dovendosi esasperare superflui accertamenti di impossibilità per una parte di eseguirsi entro il primo stabilito; - d'altro canto il reclamante non fa valere preminenti sue ragioni ad impedire una in sé limitata proroga; - il reclamo è conseguentemente respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), con tassa e spese giudiziarie ridotte a carico del reclamante soccombente; visti i citati articoli di legge, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2.