il termine dell'art. 196 cpv. 1 CPP, per esaminare gli atti dell'istruttoria chiusa a giudizio del magistrato inquirente e per proporre nuovi mezzi di prova, è d'ordine anche nella sua misura, in quanto letteralmente "non inferiore a quindici giorni" e "prorogabile", dovendo tener presenti la complessità del procedimento e la disponibilità delle parti, per un esercizio consono di determinanti facoltà procedurali; - a meno quindi di patente abuso di diritto oppure di chiara malafede processuale,